Articolo 28: Libertà Religiosa, di Istruzione O di Culto Negli Istituti di istruzione

Navigazione: Costituzione dell’India > Parte 3– i Diritti Fondamentali > Diritto alla libertà di religione > Articolo 28

Articolo 28: Libertà di partecipazione all’istruzione religiosa o di culto religioso in alcune istituzioni educative

28(1): Nessuna istruzione religiosa devono essere forniti in qualsiasi istituzione educativa interamente mantenuti fuori di fondi Statali.

28(2): Nulla nella clausola (1) si applica a un istituto di istruzione che è amministrato dallo Stato, ma è stato istituito sotto qualsiasi dotazione o fiducia che richiede che l’istruzione religiosa deve essere impartita in tale istituzione.

28(3): Nessuna persona che frequenta un istituto di istruzione riconosciuto dallo Stato o che riceve aiuti da fondi statali è tenuta a partecipare a qualsiasi istruzione religiosa che possa essere impartita in tale istituto o a frequentare qualsiasi culto religioso che possa essere svolto in tale istituto o in qualsiasi locale ad esso annesso, a meno che tale persona o, se tale persona è minorenne, il suo tutore non abbia dato il suo consenso ad esso.

-Testo in Costituzione

Spiegazione dell’articolo 28

Questo articolo aiuta a smettere con forza di adorare e frequentare l’istruzione religiosa.

La disposizione dell’articolo 28, paragrafo 1, che nessuna istruzione religiosa deve essere fornita in qualsiasi istituzione educativa interamente mantenuta con fondi statali.

Tuttavia, questa disposizione non si applica a un istituto scolastico amministrato dallo Stato, ma istituito sotto qualsiasi dotazione o fiducia, che richiede di impartire istruzione religiosa in tale istituzione.

Inoltre, nessuna persona che frequenta un istituto scolastico riconosciuto dallo Stato o che riceve aiuti da fondi statali è tenuta a frequentare qualsiasi istruzione religiosa o culto in quell’istituzione senza il suo consenso.

Nel caso di un minore (di età inferiore ai 18 anni), è necessario il consenso del suo tutore.

Pertanto, l’articolo 28 distingue tra quattro tipi di istituzioni educative:

(a) Istituzioni interamente mantenuti dallo Stato (istruzione Religiosa è completamente vietato)

(b) Istituzioni gestite dallo Stato, ma definiti nell’ambito di un investitura o di fiducia (l’istruzione Religiosa è consentito)

(c) Enti riconosciuti dallo Stato (istruzione Religiosa è consentito su base volontaria)

(d) Istituzioni che ricevono aiuti dallo Stato (istruzione Religiosa è consentito su base volontaria)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.