Capitolo 2.24 BENI SMARRITI E NON RECLAMATI*

Capitolo 2.24 PROPRIETÀ PERSE E NON RECLAMATE *

* Per le disposizioni di legge che autorizzano una città a fornire con ordinanza per la vendita, la distruzione, la cura, ecc., di proprietà non reclamata dal dipartimento di polizia, vedi Codice civile §§ 2080-2080.5.

Sezioni:

2.24.010 Custodia.

2.24.020 Custodia e smaltimento.

2.24.030 Diritti del proprietario-Prova richiesta.

2.24.040 Diritti di finder.

2.24.050 Denaro da depositare nel fondo generale.

2.24.060 Immobili da vendere, utilizzati dal comune o altrimenti smaltiti.

2.24.070 Oneri.

2.24.080 Proventi da depositare in fondo generale.

2.24.090 Immobile invendibile e inutilizzabile.

2.24.100 Beni pericolosi o deperibili.

2.24.110 Proprietà detenute come prova.

2.24.120 Custodia e vendita di biciclette e giocattoli – Riduzione dei tempi.

2.24.010 CUSTODIA.

Qualsiasi proprietà non reclamata o denaro che entra in possesso del dipartimento di polizia è tenuto per conto del proprietario della stessa per almeno novanta giorni dopo il ricevimento della stessa, a meno che il proprietario della stessa non rivendichi prima la stessa. Una ricevuta deve essere rilasciata alla persona che consegna tali beni o tali soldi.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3608).

2.24.020 CUSTODIA E SMALTIMENTO.

La proprietà deve essere conservata in un luogo sicuro, e tale denaro sarà depositato presso il tesoriere della città durante il periodo di novanta giorni, a meno che non sia richiesto prima dal vero proprietario, e sarà quindi considerato proprietà non reclamata o denaro non reclamato ed essere soggetto a disposizione come previsto in questo capitolo.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3609).

2.24.030 DIRITTI DEL PROPRIETARIO-PROVA RICHIESTA.

Durante tale periodo di novanta giorni, tale proprietà può essere consegnata o tale denaro pagato al vero proprietario su prova di proprietà soddisfacente per il capo della polizia o il suo designato. Se la proprietà non può essere determinata in modo soddisfacente dal capo della polizia o dal suo designato, può rifiutarsi di consegnare tali beni o denaro a chiunque fino a quando non sia stato ordinato da un tribunale della giurisdizione competente. Nessuna proprietà o denaro deve essere restituito al proprietario fino al pagamento di tutte le spese ad esso, come in questo capitolo previsto.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3610).

2.24.040 DIRITTI DI FINDER.

(a) Qualsiasi persona che consegna al dipartimento di polizia qualsiasi proprietà o denaro perso o non reclamato può far valere una richiesta scritta come cercatore di tale proprietà o denaro, nel caso in cui il vero proprietario di tale proprietà o denaro non sia stato trovato o localizzato entro il periodo di tempo prescritto in questo capitolo. Se tale finder non riesce a far valere un reclamo scritto alla proprietà o denaro come finder al momento in cui consegna tale proprietà o denaro al dipartimento di polizia, si ritiene che abbia rinunciato ai suoi diritti come finder.

(b) Nel caso il vero proprietario di tali beni non reclamati non pretendiamo la stessa entro un periodo di novanta giorni dal ricevimento della stessa, il capo della polizia o suo delegato può fornire tali beni o denaro per il finder, se ha comunicato per iscritto che intende far valere un diritto di proprietà o di soldi, come il finder, e, se compare, presso la stazione di polizia e chiede la restituzione dei beni o di denaro entro il termine di dieci giorni dopo la scadenza del termine di novanta giorni sopra citati. Gli oneri possono essere imposti come previsto nel presente capo.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3611).

2.24.050 DENARO DA DEPOSITARE NEL FONDO GENERALE.

Tutti i soldi ricevuti dal capo della polizia o dal suo designato e non consegnati al vero proprietario durante il periodo di novanta giorni, o al cercatore in conformità con le disposizioni precedenti, devono essere depositati nel fondo generale entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di novanta giorni.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3612).

2.24.060 IMMOBILI DA VENDERE, UTILIZZATI DALLA CITTÀ O ALTRIMENTI SMALTITI.

(a) Tutte le proprietà ricevute dal capo della polizia o suo delegato e non consegnato al vero proprietario durante il termine di novanta giorni, o nel finder come sopra previsto, deve essere smaltiti mediante asta pubblica, o destinati per l’uso della città di Santa Cruz, qualunque sia il city manager determina per essere nel migliore interesse della città.

(b) Nonostante la sottosezione (a), nel caso in cui tale proprietà sia considerata di alcun valore dal gestore della città, sarà smaltita nel modo in cui egli o lei determina di essere nel migliore interesse della città.

(c) Nel caso in cui si svolga un’asta, deve essere pubblicato su un giornale di circolazione generale, pubblicato nella città, almeno cinque giorni prima di tale vendita, un avviso che annuncia la data, l’ora e il luogo della vendita.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3613).

2.24.070 ONERI.

Prima di restituire qualsiasi proprietà o denaro al vero proprietario, o nel caso in cui il vero proprietario non possa essere trovato, al cercatore, il capo della polizia o il suo designato richiederà il pagamento dei costi e degli esborsi necessari per conservare e conservare tali proprietà o denaro.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3614).

2.24.080 PROVENTI DA DEPOSITARE IN FONDO GENERALE.

Dopo che ogni asta autorizzata da questo capitolo è stata completata, il capo della polizia o il suo designato consegnerà i proventi dell’asta al tesoriere della città per il deposito nel fondo generale.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3615).

2.24.090 IMMOBILE INVENDIBILE E INUTILIZZABILE.

Qualsiasi proprietà pubblicizzata e offerta in vendita ma non venduta e non idonea per l’appropriazione all’uso della città deve essere considerata di alcun valore e deve essere smaltita in modo tale che il city manager diriga.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3616).

2.24.100 BENI PERICOLOSI O DEPERIBILI.

Qualsiasi proprietà che entra in possesso del capo della polizia o del suo designato e che sia determinata dal capo della polizia o dal suo designato come pericolosa, illegale da possedere, deperibile o pericolosa per la salute pubblica può essere smaltita immediatamente senza preavviso, in modo tale da determinare l’interesse pubblico.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3617).

2.24.110 PROPRIETÀ DETENUTE COME PROVA.

Le disposizioni qui contenute relative alla proprietà smarrita o non reclamata non si applicano alla proprietà detenuta dal capo della polizia o dal suo designato come prova.

(Ord. 93-26 § 1 (parte), 1993: codice precedente § 3618).

2.24.120 CUSTODIA E VENDITA DI BICICLETTE E GIOCATTOLI – RIDUZIONE DEI TEMPI.

Nonostante le disposizioni della Sezione 2.24.060, se qualsiasi bicicletta non reclamata come definito nella Sezione 10.68.010 di questo codice non è richiesto dal proprietario prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla ricezione dello stesso da parte del dipartimento di polizia, quindi come alternativa a tali disposizioni, dopo sessanta giorni, ha detto che le biciclette o i giocattoli possono essere consegnati a qualsiasi di beneficenza o organizzazione senza scopo di lucro autorizzate ai sensi degli articoli dell’incorporazione a partecipare a un programma o di attività, per prevenire la delinquenza giovanile e che è esente dalle imposte sui redditi sotto la legge federale o statale, o entrambi, per l’utilizzo in qualsiasi attività o programma progettato per prevenire la delinquenza giovanile. Qualsiasi tale rilascio di biciclette o giocattoli a qualsiasi organizzazione caritatevole o senza scopo di lucro riceverà l’autorizzazione scritta del city manager.

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