Modalità di pagamento del giorno festivo:
In caso di contratto di lavoro di agenzia con clausola di agenzia: l’agenzia di collocamento può scegliere tra il pagamento del giorno festivo a spese della prenotazione o continuare a pagare il salario effettivo.
In caso di contratto di lavoro di agenzia senza clausola di agenzia/contratto di lavoro di agenzia per un periodo di tempo definito/indefinito: l’agenzia di lavoro continua a pagare gli stipendi.
Nota!
Se dal contratto di lavoro di agenzia non risulta chiaramente se il giorno festivo coincide con un giorno considerato un normale giorno lavorativo, al lavoratore di agenzia viene concesso un giorno festivo se:
- Il lavoratore dell’agenzia ha lavorato almeno sette volte il giorno della settimana in questione durante un periodo di 13 settimane precedenti il giorno festivo in questione.
- Il lavoratore dell’agenzia non ha ancora lavorato per 13 settimane, ma ha lavorato il giorno della settimana in questione in più della metà del numero di settimane in cui ha lavorato.
Se il lavoratore tramite agenzia interinale ha il diritto di essere pagato per la festa, e non c’è stata nessuna quantità di lavoro contrattualmente concordato o l’orario di lavoro si discosta strutturalmente dalla quantità concordata di lavoro, il numero medio di ore deve essere calcolato nel seguente modo:
Per esempio, se la festività cade di lunedì, l’agenzia deve prima calcolare l’importo di lunedì lavorato nelle precedenti tredici settimane. Quindi calcola la somma di tutte le ore lavorate nel dato lunedì e infine dividi questa somma per il numero di lunedì lavorato. Il risultato è il numero di ore per le quali il dipendente riceverà il pagamento per un giorno festivo generalmente riconosciuto.
Giorni festivi
Capodanno, Lunedì di Pasqua, Giorno dell’Ascensione, lunedì di pentecoste, Giorno di Natale e Santo Stefano, Giorno del Re, Giorno della liberazione negli anni dell’anniversario.
Salario effettivo
Il salario lordo corrente basato sul tempo, esclusi indennità di vacanza, benefici, pagamenti, straordinari, ore compensative, ecc.