(A) Nessuna persona deve incautamente causare disagi, fastidio o allarme ad un altro facendo una delle seguenti operazioni:
(1) Impegnarsi in combattimenti, in minacce di danni a persone o cose, o in comportamenti violenti o turbolenti;
(2) Fare rumore irragionevole o un offensivo espressione grossolana, gesto, o visualizzare o comunicare linguaggio ingiustificato e grossolanamente abusivo a qualsiasi persona;
(3) Insulti, beffe, impegnativa o altro, in circostanze in cui tale comportamento è probabile che a provocare una reazione violenta;
(4) Ostacolare o impedire il movimento di persone su strada pubblica, strada, autostrada, o di diritto, o, a, da, in, o su proprietà pubbliche o private, in modo da interferire con i diritti degli altri, e da qualsiasi atto che non serve a nessuno lecito e ragionevole scopo dell’autore del reato;
(5) Creare una condizione che sia fisicamente offensiva per le persone o che presenti un rischio di danno fisico a persone o cose, da qualsiasi atto che non serva a scopi legittimi e ragionevoli dell’autore del reato.
(B) Nessuna persona, mentre volontariamente intossicata, deve fare una delle seguenti operazioni:
(1) In un luogo pubblico o in presenza di due o più persone, impegnarsi in comportamenti idonei a offendere o a causa di disagio, di fastidio o di allarme a persone di ordinaria sensibilità, che la condotta dell’autore del reato, se l’autore del reato non sono stati intossicati, dovrebbe sapere che è probabile che effetto sugli altri;
(2) Impegnarsi in un comportamento o di creare una condizione che presenta un rischio di danni fisici per l’autore del reato o di un’altra, o di proprietà di un altro.
(C) La violazione di qualsiasi statuto o ordinanza di cui un elemento sta operando un veicolo a motore, locomotiva, moto d’acqua, aereo o altro veicolo mentre è sotto l’influenza di alcol o droghe d’abuso, non è una violazione della divisione (B) di questa sezione.
(D) Se una persona sembra essere intossicata da un osservatore ordinario, è probabile che la persona sia volontariamente intossicata ai fini della divisione (B) di questa sezione.
(E)(1) Chiunque violi questa sezione è colpevole di condotta disordinata.
(2) Salvo quanto diversamente previsto nelle divisioni (E)(3) e (4) di questa sezione, la condotta disordinata è un reato minore.
(3) La condotta disordinata è un reato di quarto grado se si applica una delle seguenti condizioni:
(a) L’autore del reato persiste in condotta disordinata dopo ragionevole avvertimento o richiesta di desistere.
(b) Il reato è commesso nelle vicinanze di una scuola o in una zona di sicurezza della scuola.
(c) Il reato è commesso in presenza di qualsiasi agente delle forze dell’ordine, vigile del fuoco, soccorritore, persona medica, persona dei servizi medici di emergenza o altra persona autorizzata che è impegnata nei doveri della persona sulla scena di un incendio, incidente, disastro, sommossa o emergenza di qualsiasi tipo.
(d) Il reato è commesso in presenza di qualsiasi persona di emergenza che è impegnata nelle funzioni della persona in una struttura di emergenza.
(4) Se un trasgressore è stato precedentemente condannato o dichiarato colpevole di tre o più violazioni della divisione (B) di questa sezione, una violazione della divisione (B) di questa sezione è un reato di quarto grado.
(F) Come utilizzato in questa sezione:
(1) “Emergency medical services person” è il singolare di “emergency medical services personnel” come definito nella sezione 2133.21 del Codice rivisto.
(2) “Persona della struttura di emergenza” è il singolare di “personale della struttura di emergenza” come definito nella sezione 2909.04 del Codice rivisto.
(3) “Emergency facility” ha lo stesso significato della sezione 2909.04 del Codice rivisto.
(4) “Commesso nelle vicinanze di una scuola” ha lo stesso significato della sezione 2925.01 del Codice rivisto.