48-1203. Salari; tasso minimo.
(1) Salvo quanto diversamente previsto in questa sezione e sezione 48-1203.01, ogni datore di lavoro deve pagare a ciascuno dei suoi dipendenti un salario minimo di:
(a) Cinque dollari e quindici centesimi all’ora fino al 23 luglio 2007;
(b) Cinque dollari e ottantacinque centesimi all’ora e dopo il luglio 24, 2007, luglio 23, 2008;
(c) Sei dollari e cinquanta-cinque centesimi all’ora e dopo il luglio 24, 2008, 23 luglio, 2009; e
(d) Sette dollari e venticinque centesimi all’ora e dopo il 24 luglio 2009.
(2) Per le persone compensate a titolo di mance come cameriere, camerieri, hotel bellhops, facchini, e le persone lustrascarpe, il datore di lavoro deve pagare gli stipendi al tasso minimo di due dollari e tredici centesimi all’ora, più tutte le mance date a loro per i servizi resi. La somma dei salari e delle mance percepite da ciascuna persona compensata a titolo di mance è pari o superiore al tasso salariale minimo di cui alla sottosezione (1) della presente sezione. Nel determinare se l’individuo è risarcito o meno a titolo di mance, l’onere della prova è a carico del datore di lavoro.
(3) Qualsiasi datore di lavoro che impiega studenti-studenti come parte di un programma di formazione professionale in buona fede deve pagare il salario di tali studenti-studenti ad un tasso di almeno il settantacinque per cento del tasso di salario minimo che sarebbe altrimenti applicabile.